rimessione del notaio agli amministratori dell’iscrizione nel registro imprese dell’atto costitutivo


 

Cons. Not. Torino, 07.2001, Principi orientativi in materia societaria

 

E’ incerto se permanga tuttora in capo agli amministratori la facoltà di richiedere l’iscrizione dell’atto costitutivo nel Registro delle Imprese, come emergerebbe dalla lettera dell’art. 2330, c. 2, c.c. (“Se il notaio o gli amministratori  non provvedono al deposito dell’atto costitutivo ...”), ovvero si debba ritenere, alla luce di un’interpretazione sistematica, che il notaio sia l’unico soggetto legittimato a richiedere l’iscrizione nel termine di trenta giorni decorrenti dalla stipulazione dell’atto costitutivo.

 

In ogni caso, anche qualora si accolga l’interpretazione strettamente letterale e quindi si ammetta che  anche gli amministratori sono legittimati a richiedere l’iscrizione, la Commissione non ritiene legittimo, sotto il profilo deontologico, il comportamento del notaio che, nella convinzione (certamente erronea) di scongiurare l’eventualità di una responsabilità ai sensi dell’art. 138-bis, c. 2, Legge Notarile, si astenga in maniera sistematica dal richiedere personalmente l’iscrizione dell’atto costitutivo da lui rogato e inviti gli amministratori a sottoscrivere la relativa richiesta di iscrizione.